La Corte di Appello di Napoli, con Sentenza n. 140 del 2017, in una vicenda avente ad oggetto un reclamo ex art. 18 l.f. avverso una sentenza dichiarativa di fallimento, presentato da una società dichiarata fallita, ha respinto il reclamo proposto ed in accoglimento delle deduzioni difensive della curatela fallimentare, difesa dall’avv. Mario Chirico, ha affermato: “Preliminarmente va detto che il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento, non prevedendo alcuna iniziativa d’ufficio, suppone, affinchè il giudice possa pronunciarsi nel merito, che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, può quindi ritenersi che la desistenza dell’unico creditore istante intervenuta anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento determini la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza (così Cass. sentenza n. 21478 del 19/09/2013). Nella fattispecie però non risulta intervenuta alcuna desistenza da parte del creditore ricorrente, che si è limitato a non presentare domanda di ammissione allo stato passivo (non riconducibile univocamente ad una avvenuta definizione bonaria della controversia)”.
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