Il Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civile, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare intrapresa da un creditore procedente con pignoramento sulla quota di ½ di alcuni beni immobili in comunione legale tra il debitore esecutato ed il coniuge, con Ordinanza del 02/11/2015, dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione ha affermato: “Di conseguenza, il pignoramento va eseguito nei confronti dell’intero bene, e non già della sola quota di spettanza del coniuge debitore (pena, in contrario, la declaratoria di improcedibilità”).
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