RESPONSABILITÀ CIVILE - Carenza di legittimazione passiva del convenuto in seguito all'azione di regresso del Fondò di Garanzia Vittime della Strada

Il Tribunale di Treviso, con Sentenza n. 1837 del 2017, passata in giudicato, in accoglimento parziale delle eccezioni poste dal convenuto, difeso dall’avv. Mario Chirico, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto. 

La vicenda aveva ad oggetto un’azione di regresso ex art. 292, comma 1, D.Lgs. 209/2005 esercitata da primaria Compagnia assicurativa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile, all’esito di un giudizio di cognizione ordinaria volto alla condanna del responsabile al risarcimento danni per le gravi lesioni subite dal danneggiato ed oggetto di una transazione giudiziale con conseguente abbandono del giudizio civile.

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